“Venuti meno requisiti di moralità”: il Comune revoca un appalto alla coop San Matteo

0
1252

Indagini in corso. E il Comune di Salerno revoca l’appalto di sanificazione e derattizzazione straordinaria del Centro Agroalimentare alla Cooperativa San Matteo. L’inchiesta giudiziaria – come risaputo – ha rotto gli equilibri di Palazzo Guerra e non solo, scatenando una conseguente crisi sociale che vede da un lato i dipendenti delle cooperative messi “all’angolo” e senza lavoro da più di un mese e dall’altro gli amministratori e i presidenti delle coop coinvolti nell’inchiesta delle Procura sul “sistema Salerno”. Ma da Palazzo Guerra provano a correre così ai “ripari” e revocano con una determina, anzi due (una di revoca stessa e l’altra di motivazione) l’appalto ad una delle coop “protagoniste” del terremoto giudiziario.

Cinque pagine di motivazioni, ben articolate e che spiegano il perchè del provvedimento:“Premesso che con determinazione dirigenziale è stato affidato alla Cooperativa sociale San Matteo il servizio di “disinfezione, sanificazione e derattizzazione straordinaria dei luoghi e delle strutture del Centro Agroalimentare”; che con contratto le parti convenivano l’effettuazione di due interventi straordinari di disinfezione e sanificazione – si legge nel documento del Comune di Salerno a firma del dirigente Maurizio Durante – del centro servizi del Centro Agroalimentare di Salerno e un intervento di derattizzazione articolato su base annuale, con l’installazione di un impianto di 100 gabbiette per la cattura di topi, da concentrare all’esterno dei perimetri delle gallerie di vendita dei mercati ittico e ortofrutticolo e all’interno della galleria di vendita del mercato ortofrutticolo; inoltre, dopo il primo impianto ed il posizionamento delle gabbiette, veniva previsto un piano di monitoraggio articolato in 12 interventi con cadenza mensile a partire da gennaio 2021; che con nota del 26/10/2021 si comunicava all’operatore economico, l’avvio del procedimento di revoca della determinazione dirigenziale con conseguente risoluzione del contratto e la sospensione dell’esecuzione dello stesso; tanto in ragione delle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica di Salerno in merito a gravi reati commessi nell’ambito di alcune procedure appaltate dall’Ente…”

Spiegazioni date soprattutto al legale nominato dalla coop in questione che “rappresentava l’illegittimità del
provvedimento di sospensione e della eventuale successiva revoca
– si legge nel documento – ritenendo potesse trovare applicazione unicamente ai casi di accertamento conclamato e per lo più giudiziale; inoltre, si sottolineava la posizione di mero indagato del legale rappresentante della Cooperativa San Matteo, non attinto da misura cautelare personale né reale”.

E così dal Comune arriva lo stop definitivo. Venuti meno i requisiti di moralità con “reati di particolare gravità reiterate nel tempo”: così spiegano dunque all’avvocato nominato dalla coop revocando definitivamente l’appalto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. “Per il principio di continuità, il possesso dei requisiti di moralità e di integrità in capo all’operatore economico deve sussistere non solo nel momento di scelta del contraente ma deve persistere anche durante l’esecuzione del rapporto contrattuale. Tale condizione non è soddisfatta, e comporta l’esclusione dell’operatore economico. Per tali fattispecie particolarmente gravi dunque il legislatore ha previsto l’assoluta inconciliabilità dell’operatore economico con l’attività della pubblica amministrazione. Laddove, invece, non vi sia stata condanna trova maggiore spazio la discrezionalità amministrativa al fine di valutare se siano venuti meno i requisiti di moralità del contraente. Ciò posto, deve osservarsi che il coinvolgimento presunto della Cooperativa San Matteo – sottolineano da Palazzo di Città –  atterrebbe a più fattispecie di reato di particolare gravità perpetrate con condotte reiterate nel tempo. Ciò deve indurre questa amministrazione ad un atteggiamento di particolare prudenza, in ragione proprio della estrema gravità delle condotte ipotizzate. Come statuito da giurisprudenza consolidata, e contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la stazione appaltante ha facoltà di escludere un concorrente, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale. Inoltre, giova sottolineare che, a parere di questo Ente, tali vicende penali, sia pure nella fase embrionale delle indagini preliminari, appaiono comunque significative al fine di delineare l’integrità del contraente da un punto di vista soggettivo. Inoltre, sebbene le contestazioni della locale Procura della Repubblica sembrerebbero non attenere specificamente all’affidamento del servizio in oggetto, non può certo sfuggire alla valutazione di questo ufficio la complessiva vicenda involgente l’operatore economico ed i suoi rapporti con l’ente; tanto al fine di verificare se ne risulti compromessa o, quantomeno, posta in dubbio l’affidabilità complessivamente intesa dell’operatore economico. Pertanto, è ragionevole sostenere che laddove tali condotte fossero state segnalate alla stazione appaltante il servizio non sarebbe stato affidato all’operatore economico. Si rende necessario quindi provvedere alla revoca della determina di affidamento del servizio.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here