IL FUNERALE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

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di Giuseppe Fauceglia*

Il primo gennaio del nuovo anno, con l’entrata in vigore della norma sulla prescrizione nel giudizio penale, è stato celebrato  il funerale della presunzione di non colpevolezza dettata nella Costituzione italiana.

La normativa voluta dal populismo giustizialista è il frutto di un movimento che è iniziato già diversi anni addietro, favorito da un  atteggiamento ideologico finalizzato alla completa penalizzazione della società italiana e all’affermazione di un panpenalismo, che ormai soffoca le dinamiche dell’economia e del vivere civile, senza offrire alcun rimedio ai mali che intenderebbe combattere.

Altri Paesi hanno ormai acquisito la consapevolezza che la corruzione e il malaffare possono essere sconfitti solo da efficienti e semplici normative amministrative, ben lontane, ad esempio, dalla burocratizzazione senza responsabilità che caratterizza l’attuale impianto della disciplina, complessa e contraddittoria, degli appalti pubblici, nonché da più efficienti sanzioni economico-patrimoniali (magari rafforzando il ruolo e l’organico della magistratura contabile). In sostanza, più semplice e chiara è la normativa, più terreno è  sottratto alla discrezionalità della pubblica amministrazione, laddove si annida il germe della corruzione.

Voglio ricordare i principi costituzionali fondamentali, che costituiscono il presidio del processo e che risultano utili agli argomenti che intendo affrontare: l’art. 24, comma 2°. “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;  art. 25, comma 2°, “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”; art. 27, comma 2°, “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”; l’art. 111, che impone una ragionevole durata del processo. Si tratta di principi corrispondenti alla tradizione dello Stato di diritto, ispirati dalla esigenza di evitare derive autoritarie idonee a pregiudicare il diritto di difesa del cittadino e finanche il fondamento della stessa democrazia. L’attacco oggi sferrato dal populismo giustizialista al “valore” delle norme costituzionali rischia seriamente di mettere in discussione la stessa convivenza civile: non si tratta, allora, di un dibattito meramente teorico, ma della necessaria difesa di principi irrinunciabili, per altro solennemente riaffermati anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, per la cui violazione – tra l’altro – lo Stato italiano è stato più volte condannato.

Il tema della prescrizione e della sua eliminazione nel grado di appello, impone la ricerca di un giusto equilibrio tra l’esigenza di celerità ed efficienza del processo penale, per non vanificare la legittima funzione esercitata dalla magistratura di accertare e valutare i fatti a rilevanza penale, e quella, altrettanto rilevante, di non sottoporre il cittadino indagato e lo stesso cittadino condannato ad un processo “senza fine”. Non si nasconde che dalle stesse Istituzioni europee è venuto il monito di apprestare una adeguata disciplina del processo penale, che tenga conto della celerità dei tempi processuali e della necessità di evitare impropri fenomeni di estinzione del giudizio, qual è la prescrizione. Una classe politica seria, allora,  avrebbe in primis dovuto prevedere una riforma del giudizio di appello (vi è, però, che gran parte delle prescrizioni matura nella fase delle indagini preliminari) con la indicazione di tempi rapidi per la sua celebrazione e dappoi riformare l’istituto della prescrizione; oppure, ancora, prevedere una sospensione “ragionevole” del tempo della prescrizione nel corso del giudizio di appello (ad esempio, indicando in tre anni il tempo della sua celebrazione).

Invece, si è proceduto, e solo per soddisfare l’immediatezza di un risultato a tutto vantaggio di interessi elettorali, ad eliminare la prescrizione nella fase di appello, così prospettando, in sostanza, un “processo senza fine”. Il tentativo oggi perseguito, ovvero quello di escludere la sospensione per il cittadino assolto in primo grado e di prevederla, invece, per il condannato, viola il principio costituzionale della presunzione di innocenza; non solo ma ciò potrebbe comportare una pericolosa spirale che porta a condanne in primo grado, magari solo per evitare la prescrizione. Il disegno abrasivo  dei principi costituzionali è, invece, condotto con pervicacia da chi, vero e proprio ispiratore culturale delle “riforme” volute dal populismo giustizialista, sostiene non solo l’eliminazione della prescrizione, ma nega ogni valore al diritto di difesa e teorizza la sostanziale infallibilità dei pubblici ministeri  (in barba alla stessa funzione giurisdizionale e dimenticando i numerosissimi casi di errori giudiziari o di completa assoluzione a seguito di interminabili processi).

Tutto ciò avviene in un Paese dalle coscienze addormentate dal veleno della politica, annoiato e deluso, ma è proprio questo il terreno in cui si sviluppano i germi di un singolare e pericoloso autoritarismo, nella celebrazione di un vero e proprio monumento ad un panpenalismo che potrebbe minare il fondamento della stessa democrazia.

*Avvocato e Professore Ordinario, Università degli Studi di Salerno

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