Marchetti e il binario 1 della stazione di Salerno: la vittoria dei fatti

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Era il 2017 quando molti cittadini hanno lamentavano la pericolosità della salita e discesa dai treni FRECCIAROSSA di TRENITALIA al binario 1 della stazione ferroviaria di Salerno. Si rivolsero al Codacons per vedere riconosciuti i loro diritti. “Da un’attenta verifica” – afferma l’Avv. Matteo Marchetti, Vice segretario Nazionale del Codacons e in qel periodo anche consigliere della Camera di Commercio per i consumatori – “rilevammo che effettivamente la banchina della stazione ferroviaria di Salerno al binario 1 non rispettava le più elementari normative in materia di progettazione e gli standard minimi di sicurezza e che tale situazione di pericolo attentava continuamente la pubblica incolumità delle migliaia di utenti che affollavano detta stazione, soprattutto nei periodi di più intensa affluenza turistica”.

Tale lampante problematica investiva tutti i cittadini che erano costretti a veri e propri salti per poter salire e scendere dalle carrozze, rischiando di subire gravi danni e quindi il Codacons, attraverso l’Avv. Marchetti, diffidò il Comune, il Prefetto e Trenitalia per far in modo di porre rimedio quanto prima. E nel gennaio 2018 ci fu la sospirata vittoria.

 “Ovviamente la mancata risoluzione del problema” – continua l’Avv. Marchetti –  “avrebbe costituito    pericolo per la sicurezza dei pubblici trasporti  ex art. 432 c.p. oltre che per l’incolumità pubblica, senza tener conto che il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario stabilisce all’art.17 che le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni devono adottare le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall’articolo 26 di detto regolamento”.

Nel medesimo dispositivo si specifica che in caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti a sanzione amministrativa, fermi restando in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti.

E’ stata una grande soddisfazione essere riusciti ad ottenere un risultato così rapido a tutela della sicurezza dei passeggeri in modo da prevenire incidenti come era accaduto in passato”.

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